SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA

Sono tante le novità in vista per l’edilizia e l’ambiente entrate in vigore con l’uscita del decreto attuativo della Riforma Madia (legge n. 124/2015) approvato nel 15 giugno 2016.

Di seguito analizzeremo sinteticamente in sette punti le novità principali che spaziano dall’attività edilizia libera, al permesso di costruire; dall’agibilità dei fabbricati alla bonifica dei siti inquinati.

 

Attività di edilizia libera

Gli interventi edilizi classificati come totalmente liberi aumentano di numero. Con il decreto attuativo, infatti, i lavori che prima erano sottoposti a comunicazione di inizio lavori “semplice” (la c.d. CIL) ora entrano di diritto tra quelli che non richiedono nessuna comunicazione, neppure preventiva.

Ecco allora diventare libere attività edilizie come la realizzazione di pavimentazioni; l’installazione di impianti fotovoltaici o per il solare termico (purché eseguiti fuori da aree vincolate e dai centri storici); la costruzione di opere temporanee o precarie destinate a durare fino a 90 giorni; la predisposizione di aree ludiche per esterno senza scopo di lucro e di opere d’arredo delle pertinenze degli edifici.

 

Nuova SCIA

La novità più importante del decreto attuativo della Riforma Madia approvato in questi giorni riguarda la nuova SCIA, di cui abbiamo parlato anche in questo articolo. La segnalazione certificata di inizio attività manda in pensione la c.d. DIA alternativa al permesso di costruire: si potrà dunque presentare una SCIA per gli interventi di “ristrutturazione pesante” che, ricordiamo, sono quelli che portano «ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti di destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni» (art. 10, comma 1, lett. c) del testo Unico Edilizia). Ma non solo: la SCIA potrà essere impiegata anche per le ristrutturazioni urbanistiche e per le nuove costruzioni in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La nuova SCIA servirà anche per lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo su parti strutturali dell’edificio.

 

Permesso di costruire

Quanto al permesso di costruire, la nuova impostazione obbliga il progettista ad asseverare sempre la conformità del proprio progetto alle disposizioni igienico sanitarie e non solo, come avviene ora, quando la verifica non comporti valutazioni discrezionali a livello tecnico.

 

Scompare la CIL e diventa CILA

La comunicazione di inizio lavori diventa sempre CILA, ossia comunicazione inizio lavori asseverata e riguarda, per differenza, tutti gli interventi che non rientrano nell’attività di edilizia libera e in quelli che richiedono la SCIA o il permesso a costruire. Con la CILA, dunque, si potranno eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano parti strutturali (nel qual caso, come indicato nei paragrafi precedenti, è richiesta la nuova SCIA) e il cambiamento di destinazione d’uso e le modifiche interne delle strutture a uso aziendale e d’impresa.

 

Certificato di agibilità e collaudo statico

Altre due novità riguardano la “scomparsa” del certificato di agibilità e il collaudo statico degli edifici. Nel primo caso: il certificato viene sostituito da una “segnalazione certificata di agibilità” che dovrà essere inviata al Comune entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le sopraelevazioni e gli ampliamenti di edifici esistenti sia per tutti gli interventi sull’esistente che possa portare a un mutamento delle condizioni igienico sanitarie.

La segnalazione certificata di agibilità deve essere preceduta dal collaudo delle opere strutturali e dalla certificazione degli impianti. Potrà riguardare interi edifici, porzioni di essi o anche singole unità immobiliari. Il mancato invio della segnalazione di agibilità provoca l’irrogazione di una sanzione amministrativa che può arrivare fino al massimo di 464 euro.

Per quanto riguarda il collaudo statico, questo può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori da parte della direzione lavori, quando si tratti di opere locali su costruzioni esistenti.

 

Bonifica siti inquinati

Infine, ultima novità di rilievo, riguarda la c.d. autodichiarazione di estraneità del proprietario di un fondo inquinato rispetto alla contaminazione del sito, nel caso non si abbia preso parte ad attività a qualsiasi titolo sul terreno di proprietà.

2017-07-21T10:18:30+00:00